Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) è stato modificato dal DM 12 aprile 2019.
Il decreto nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare le attuali norme relative alla prevenzione degli incendi, seguendo gli standard internazionali.

Le modifiche prevedono l’eliminazione, in parte, del cosiddetto doppio binario per le attività non normate, mantenendolo invece per le attività dotate di norma specifica. Per ben 42 tipologie di attività (ex non normate) la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche alle attività esistenti, nel caso in cui le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV (Regole Tecniche Verticali) attuali, per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria.

Gestire la sicurezza sul lavoro è un obbligo di legge che, se non viene rispettato, comporta pesanti conseguenze per l’azienda, ma anche per il datore di lavoro.

Hai bisogno di ottimizzare i processi interni inerenti la sicurezza sul lavoro?

Scopri SAFETY SOLUTION di Zucchetti: un software che ti permette di avere una base dati unica ed integrata e allo stesso tempo in grado di adattarsi a diversi modelli organizzativi aziendali. Ciò significa che qualunque attività, modifica o integrazione viene automaticamente sincronizzata in tutti gli altri moduli della suite in uso all’azienda, riducendo drasticamente le attività routinarie a basso valore aggiunto, ottimizzando i processi e migliorando l’efficienza.

Tutte le fasi del processo, gli uffici e le figure coinvolte (Ufficio del Personale, Ufficio Sicurezza, Ufficio Fornitori, Preposti, RSPP, RLS, Medico Competente, collaboratori) sono collegati tra loro, con importanti vantaggi per la sicurezza dei lavoratori.


FATTURAZIONE ELETTRONICA

LA NORMATIVA

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto il passaggio alla Fatturazione Elettronica obbligatoria per tutti con le seguenti scadenze:

  • Dal 1 luglio 2018 l'emissione della fattura elettronica è già obbligatoria per i subappaltatori della PA e per gli operatori della filiera carburanti (esclusi i distributori);
  • Dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

Indipendentemente da quest'ultimo dal termine, dal 1 luglio 2018, sarà possibile dedurre l'IVA sul costo di gasolio o benzina solo tramite la fattura elettronica emessa dal benzinaio. Dovrai quindi dotarti entro tale data di una soluzione di fatturazione elettronica.

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

La pubblicazione del DM 55/2013 conclude l'iter legislativo avviato con la Legge Finanziaria 2008 e rende operativo il regolamento sull'emissione, trasmissione e ricezione delle fatture nei rapporti tra operatori economici ed amministrazioni pubbliche (anche se emesse sotto forma di nota, parcella e simili).

Secondo la regolamentazione le pubbliche amministrazioni sono obbligate a non accettare né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione delle fatture in forma elettronica secondo quanto previsto dal decreto.

La regolamentazione è valida per tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali. L'obbligo è in vigore dal 06 giugno 2016 per i Ministeri, Agenzie Fiscali e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, per tutti gli altri enti pubblici la scadenza è stata il 31 marzo 2015.

Il decreto, oltre a introdurre l'obbligo della fatturazione in formato digitale verso le pubbliche amministrazioni, fissa le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI): il sistema informatico che riceve le fatture dei fornitori nel formato corretto (denominato FatturaPA), effettua i relativi controlli e inoltra le fatture alle Amministrazioni competenti.

Il Sistema di Interscambio non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.

Le regole tecniche per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la P.A. sono esplicitate in appositi allegati del decreto che definiscono il formato della fattura, le regole tecniche per lo scambio con l'SdI, le linee guida per la gestione della fattura da parte della P.A., i codici univoci di identificazione delle Amministrazioni Pubbliche (Codici IPA).[/fusion_text]


DECRETO DIGNITA'

Nella serata di ieri 12 Luglio è stato approvato il decreto Dignità, che apporta rilevanti novità in modo particolare sulla disciplina dei contratti a termine.

A breve è prevista la pubblicazione in gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore dal giorno successivo.

Vi sottoponiamo le importanti novità normative che vanno a modificare le attuali disposizioni in materia di contratti a termine.

La nuova disciplina sarà da applicare sia ai contratti a termine stipulati in data successiva all'entrata in vigore del decreto sia ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

IN RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO A TERMINE:

  1. Il contratto a tempo determinato acausale potrà avere durata massima di 12 mesi (contro gli attuali 36 mesi).
  2. Il contratto a termine motivato da esigenze sostitutive di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili dell'attività ordinaria potrà avere durata massima pari a 24 mesi.

IN RIFERIMENTO AL PERIODO MASSIMO DI PIU' RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE INTERCORSI CON LO STESSO DATORE (c.d successione di contratti):

  1. Non potrà superare la soglia dei 24 mesi e eventuali periodi di somministrazione dello stesso lavoratore incidono nel limite indicato.

Tale limite può essere derogato da diverse previsioni specifiche dai contratti collettivi e/o per le aziende ad attività stagionale.

IN RIFERIMENTO ALLE PROROGHE:

  1. Il contratto a termine può essere prorogato liberamente solo nei 12 mesi.
  2. La proroga del contratto a termine dopo i 12 mesi può avvenire solo per ragioni sostitutive di altri lavoratori oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei e non prorogabili dell'attività ordinaria.

Il superamento dei limiti temporali determina la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.