Nella serata di ieri 12 Luglio è stato approvato il decreto Dignità, che apporta rilevanti novità in modo particolare sulla disciplina dei contratti a termine.

A breve è prevista la pubblicazione in gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore dal giorno successivo.

Vi sottoponiamo le importanti novità normative che vanno a modificare le attuali disposizioni in materia di contratti a termine.

La nuova disciplina sarà da applicare sia ai contratti a termine stipulati in data successiva all’entrata in vigore del decreto sia ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

IN RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO A TERMINE:

  1. Il contratto a tempo determinato acausale potrà avere durata massima di 12 mesi (contro gli attuali 36 mesi).
  2. Il contratto a termine motivato da esigenze sostitutive di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria potrà avere durata massima pari a 24 mesi.

IN RIFERIMENTO AL PERIODO MASSIMO DI PIU’ RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE INTERCORSI CON LO STESSO DATORE (c.d successione di contratti):

  1. Non potrà superare la soglia dei 24 mesi e eventuali periodi di somministrazione dello stesso lavoratore incidono nel limite indicato.

Tale limite può essere derogato da diverse previsioni specifiche dai contratti collettivi e/o per le aziende ad attività stagionale.

IN RIFERIMENTO ALLE PROROGHE:

  1. Il contratto a termine può essere prorogato liberamente solo nei 12 mesi.
  2. La proroga del contratto a termine dopo i 12 mesi può avvenire solo per ragioni sostitutive di altri lavoratori oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei e non prorogabili dell’attività ordinaria.

Il superamento dei limiti temporali determina la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.